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La presunzione di morte in Argentina

La morte presunta nell'ordinamento giuridico argentino

La presunzione di morte in Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Código Civil argentino, l'assenza di una persona dal luogo del suo domicilio, o residenza, nel territorio della Repubblica Argentina, senza che se ne abbia alcuna notizia per un periodo di sei anni, determina la presunzione di morte. I sei anni decorrono dal giorno dell'assenza se non si hanno notizie della persona assente, oppure dalla data dell'ultima notizia.

La presunzione di morte di una persona residente o domiciliata in Argentina è dichiarata, invece, dopo tre anni, se la persona sia scomparsa in occasione di un conflitto armato dove abbia riportato gravi ferite, oppure sia scomparso in occasione di un naufragio, di un incendio, di un terremoto o altro evento grave in cui siano morte altre persone. I tre anni decorrono dal giorno in cui si è verificato uno degli eventi appena menzionati.

In tutti questi casi, il coniuge dell'assente, oppure i presunti eredi legittimi, gli eredi istituiti per testamento aperto, i legatari, coloro i quali vantano diritti sui beni posseduti dall'assente (o che avrebbe diritti se l'assente fosse dichiarato morto), il Ministerio Fiscal e il rispettivo consolato, se l'assente è cittadino straniero, possono chiedere al tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, una dichiarazione giudiziale del giorno della presunta morte.

Il tribunale nominerà, quindi, un rappresentante della persona assente e un curatore dei suoi beni (se non vi già un amministratore dei beni) e citerà l'assente una volta al mese, presso la sua residenza o domicilio, per un tempo massimo di sei mesi.

Alla scadenza dei sei mesi, il tribunale dichiarerà la morte presunta della persona scomparsa e darà ordine di aprire i testamenti chiusi, se questi sono esistenti. Quindi, gli eredi testamentari e/o legittimi, saranno immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, a condizione che redigano inventario e prestino cauzione.

I beni sia mobili che immobili non possono essere venduti, o ceduti, senza l'autorizzazione del tribunale.

Passati, infine, quindici anni dalla scomparsa, oppure 80 anni dalla nascita della persona assente, il tribunale, su istanza degli interessati, potrà disporre il possesso definitivo dei beni dell'assente in favore degli eredi e/o degli aventi diritto.

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Sull'argomento, vedi anche:

Diritto delle successioni in Argentina

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Avvocati in Argentina: la protezione degli investimenti italiani

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