Avvocati in Argentina: la protezione degli investimenti italiani
L'Accordo tra Italia e Argentina sulla promozione e la protezione degli investimenti.
L'Accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 ed entrato in vigore in Italia con Legge n. 334 del 18 Agosto 1993, ha posto le condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi, ed in particolare, per la realizzazione degli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra.
Ai sendi dell'Accordo, per investimento si intende ogni conferimento o bene investito, o reinvestito, da persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle legge e i regolamenti di quest'ultima.
In particolare, sono considerati investimenti:
- i beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto reale, compresi quelli di garanzia su proprietà di terzi;
- le azioni, le quote societarie e ogni altra forma di partecipazione, anche se minoritaria o indiretta, in società costituite nel territorio di una delle due Parti contraenti;
- le obbligazioni, i titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi che abbiano un valore eonomico;
- i crediti direttamente collegati ad un investimento, regolarmente assunti e documentati;
- i diritti d'autore, di proprietà industriale od intellettuale, licenze, marchi registrati, segreti, modelli, designs industriali, etc;
- ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità o disposizioni vigenti per l'esercizio delle relative attività economiche.
Per investitore, invece, si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente, che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti, nel territorio dell'altra Parte contraente.
Italia e Argentina si sono impegnate a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento, inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, sentenze e decisioni emanate dai competenti tribunali, nonchè altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale destinate a disciplinare le attività economiche.
Gli investimenti deli investitori di una delle Parti Contraenti, non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, a meno che i relativi provvedimenti non siano dettati da esigenze di pubblica utilità, di sicurezza od interesse nazionale.
Qualsiasi controversia tra investitori e Parti contraenti, sarà, per quanto possibile, risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti; in caso di mancata conciliazione la controversia potrà essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria o amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trova l'investimento. Qualora la controversia non trovi soluzione, trascorsi 18 mesi dall'inizio dell'azione dinanzi alle magistrature nazionali, potrà essere deferita all'arbitrato internazionale.
Per maggiorni informazioni, contatta Avvocati in Argentina
Diffusione autorizzata esclusivamente con indicazione della fonte (link) e dell'autore