La protezione degli investimenti italiani in Algeria.
Avvocati internazionali per le imprese italiane all'estero.
In materia di protezione degli investimenti stranieri, esiste un accordo bilaterale tra Italia e Algeria, firmato ad Algeri il 18 maggio 1991 ed entrato in vigore in Italia nel 1993.
Ai sensi di tale accordo, per investimenti si intende ogni bene patrimoniale ed ogni apporto finanziario, in natura o servizi, investiti o reinvestiti in ogni settore di attività economica, qualunque esso sia. In particolare, sono considerati investimenti:
a) beni mobili ed immobili nonchè altro diritto reale dell'investitore compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
b) azioni, quote societarie ed altri titoli di partecipazione a società costituite sul territorio di uno degli Stati Contraenti;
c) le obbligazioni, i titoli di credito e diritti ad ogni prestazione avente valore economico connessi con un investimento, nonchè i titoli pubblici e del pari, i redditi da investimento che siano stati reinvestiti;
d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, modelli e disegni industriali; il know how; i procedimenti tecnici; le denominazioni depositate e la clientela;
e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonchè ogni altra licenza derivante da contratto o da concessione in conformità alla legge, compresi i diritti derivanti da un contratto o da una concessione amministrativa in materia di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali, con esclusione delle attività riservate allo Stato.
Ogni modifica nella forma di investimento e di reinvestimento dei beni patrimoniali e degli apporti sopra indicati, non pregiudica la loro caratteristica di investimenti a condizione che queste modifiche siano conformi alla legislazione dello Stato Contraente sul cui territorio l'investimento è stato od è realizzato.
Il termine di "cittadini" indica le persone fisiche che abbiano, per l'Algeria la nazionalità algerina e per l'Italia la cittadinanza italiana. Essi debbono avere il centro principale dei loro interessi economici nel territorio del rispettivo Stato Contraente, ai sensi della legislazione o della regolamentazione di quest'ultimo.
Il termine "persona giuridica" indica ogni Ente od Istituzione ed ogni società di persone o di capitali, costituiti sul territorio di uno degli Stati Contraenti in conformità alla sua legislazione e che vi abbiano la loro sede nonchè il centro principale dei loro interessi economici, quali definiti dalla legislazione e dalla regolamentazione di ciascun Stato Contraente.
Il termine "investitori" indica i cittadini e le persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, che effettuino investimenti sul territorio dell'altro Stato Contraente.
Ciascun Stato Contraente accorda sul suo territorio, agli investimenti e collegati redditi dei cittadini e delle persone giuridiche dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e collegati redditi dei propri cittadini o persone giuridiche, ovvero dei cittadini e persone giuridiche di Paesi Terzi che godano della clausola della Nazione più favorita, se quello è il più vantaggioso.
Gli investimenti effettuati da cittadini e da persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, beneficiano sul territorio dell'altro Stato Contraente di protezione e sicurezza costanti, piene ed intere, con esclusione di ogni misura ingiustificata o discriminatoria che possa portare nocumento, in fatto od in diritto, alla loro gestione, al loro mantenimento, al loro uso, al loro godimento, alla loro trasformazione od alla loro liquidazione, salvo riserva di provvedimenti necessari per la conservazione dell'ordine pubblico.
Ciascun Stato Contraente non adotterà provvedimenti di esproprio, di nazionalizzazione, di requisizione ovvero ogni altro provvedimento il cui effetto sia quello di privare del possesso o della proprietà, direttamente od indirettamente, i cittadini e le persone giuridiche dell'altro.
I cittadini o persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite dovute a guerra od ogni altro conflitto armato, a rivoluzione, a stato di emergenza nazionale o rivolta avvenuti sul territorio dell'altro Stato Contraente, beneficeranno, da parte di quest'ultimo, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi propri cittadini o persone giuridiche, ovvero ai cittadini o persone giuridiche della Nazione più favorita.
Ogni Stato Contraente, sul cui territorio siano stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altro Stato Contraente, accorda a questi investitori dopo che essi abbiano assolto ad ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento dei redditi degli investimenti e, particolarmente, dei dividendi, profitti, royalties, interessi ed altri redditi correnti.
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