La protezione degli investimenti italiani in Perù.
Consulenza legale alle imprese italiane in Perù.
L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, è stato firmato a Roma il 5 maggio 1994 ed è entrato in vigore nel 1995.
Secondo quanto disposto da tale Accordo, per investimento si intende ogni bene investito prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento. Il termine "investimenti" indica in particolare, ma non esclusivamente:
- beni mobili ed immobili, noncheè ogni diritto di proprietà in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimenti;
- titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonchè titoli dello Stato e pubblici in genere, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente;
- crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico, relativi ad investimenti, nonchè redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
- diritti d'autore, marchi commerciali registrati, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti industriali, nomi commerciali e avviamento;
- qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni in merito all'esercizio di attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
- qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.
Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonchè le succursali, filiali ed affiliate estere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
Per "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di tale Parte, in conformità alle leggi in essa vigenti.
Per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia sede nel territorio di una di esse e sia da quest'ultima riconosciuta, come ad esempio istituzioni pubbliche o private, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.
Entrambe le Parti Contraenti dovranno sempre garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno garantire che la gestione, il trattamento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche le società e le imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.
Ciascuna Parte Contraente dovra' mantenere sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.
Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, di stato di emergenza, di guerre civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento dovrà fornire un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti per risarcimento saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto ad investitoti di Stati terzi.
Gli investimenti cui si riferisce il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà di possesso, di controllo o di godimento, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, da regolamenti o da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.
Gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non dovranno essere "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente sul territorio dell'altra Parte Contraente, eccetto che per scopi di interesse pubblico o nazionale ed in cambio di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a condizione che queste misure vengano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.
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Sull'argomento, vedi anche:
Diritto internazionale privato in Perù
Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in Perù
Le obbligazioni e la responsabilità extracontrattuale nel diritto internazionale privato peruviano
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