Protezione degli investimenti italiani in Sud Africa.
Accordo tra Italia e Sud Africa per tutelare gli imprenditori.
Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti reciproci nei loro territori da parte degli investitori privati, l'Italia e il Sud Africa firmarono a Roma, il 9 giugno 1997, un accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti.
Ai sensi di tale accordo, per investimento si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.
In particolare, il termine investimento comprende:
- beni mobili ed immobili, nonchè altri diritti in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;
- titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni nonchè titoli di Stato e titoli pubblici in genere o ogni altro titolo di credito;
- crediti per somme di denaro o ogni altro diritto ad una prestazione contrattuale, aventi valore economico, relativi ad un investimento;
- diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- ogni incremento del valore dell'investimento originario.
Sono considerate investimento anche le seguenti attività connesse: organizzazioni, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture utili alla condotta degli affari; proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali; acquisizioni, utilizzo e cessione di proprietà di qualunque tipo, ivi incluse le proprietà intellettuali; accesso ai mercati finanziari in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, vendita ed emissione di partecipazioni azionarie e altri titoli; acquisto di valuta per le importazioni necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, carburanti e mezzi di produzione; diffusione di informazioni commerciali.
Per investitore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le sussidiarie, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
Per persona fisica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi. Per persona giuridica si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entità costituita in base alle leggi di quella Parte Contraente, da essa riconosciuta come persona giuridica e avente la sede principale nel suo territorio, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.
Ciascuno Stato Contraente, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente assicurerà in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, la manutenzione, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori.
Ciascuna Parte Contraente si adopererà per facilitare, in conformità alle proprie leggi, l'ingresso, il soggiorno, il lavoro e il movimento nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgono attività relative agli investimenti previsti dal'Accordo.
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