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Il risarcimento del danno da perdita parentale in caso di incidente stradale mortale.

Ai familiari della vittima spetta anche il risarcimento del danno morale subito per la perdita del congiunto.

Il risarcimento del danno da perdita parentale in caso di incidente stradale mortale.

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale, il danno da perdita parentale può essere definito come quel danno morale, non patrimoniale, subito dai familiari della vittima di un fatto illecito altrui (ad es. la vittima di un incidente stradale), per essere stati privati del rapporto familiare con la vittima. 

Tale diritto trova le sue radici anche nel diritto internazionale e dell'Unione Europea. Infatti, così come ricordato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9231 del 17 aprile 2013, ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ogni persona ha il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a fondare una famiglia e alla formazione morale e sociale della prole, alla cura e al supporto genitoriale. Da parte sua, invece, la Costituzione Italiana garantisce la piena tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 29, 30, 31, vale a dire l'integrità morale, la vita matrimoniale, la solidarietà familiare e il rapporto parentale.

Quindi, se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale o parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma ed ad ogni altra circostanza del caso concreto (Cass. 1410, 24015 del 2011).

In definitiva, possiamo concludere che a differenza del danno biologico subito della vittima, che spetterà ai familiari secondo le norme che disciplinano la successione, il danno da perdita parentale costituisce un diritto proprio di ciascun familiare. Il Giudice, pertanto, nel determinare l'importo spettante a ciascun familiare, dovrà tenere conto di diversi fattori, innanzitutto il grado di parentela, quindi l'età sia della vittima che del danneggiato, poi la composizione del nucleo familiare, la convivenza o meno, etc. 

Non è necessario che i familiari siano conviventi, ma resta inteso che se la vittima e il familiare convivevano presso la stessa abitazione al momento della morte, il familiare convivente avrà diritto ad un risarcimento molto più alto.

La legge non stabilisce a quali familiari spetta il risarcimento; tuttavia, in base ai criteri di risarcimento adottati dai tribunali italiani e all'orientamento della Corte di Cassazione, avranno diritto al risarcimento per perdita parentale, il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, restando ovviamente aperta la possibilità per altri parenti di ottenere il risarcimento, quando si dimostri che questi siano conviventi o particolarmente legati alla vittima (ad es. i nonni).

Infine, mentre nell'ambito del diritto delle successioni, il convivente non coniugato della vittima non è titolare di alcun diritto di successione, in materia di danno da perdita parentale, al partner non sposato spetterà ugualmente il diritto al risarcimento.

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