Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane in Tunisia
Cooperazione giuridica tra Italia e Tunisia.
Il 15 novembre 1967 fu firmata a Roma, la Convenzione tra l'Italia e Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, e all'estradizione.
Ai sensi dell'art. 3 del citato accordo bilaterale, in materia civile e commerciale, le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia, hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle seguenti condizioni:
- la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competnte ai sensi della stessa Convenzione (art. 4), salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa;
- la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata;
- la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata;
- la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del Paese nel quale si chiede l'esecuzione; inoltre, non sia contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possiede, nei confronti di quest'ultimo, l'autorità di cosa giudicata;
- nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, anteriormente all'introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.
La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata nei seguenti casi:
- quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei conevenuti, era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della domanda;
- quando il convenuto. avendo uno stabilimento commerciale o industriale, o una succursale nello Stato dove la decisione è stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilmento o della succursale;
- quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;
- quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato;
- quando si tratta di una controversia concernente beni situati nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;
- quando si tratta di una domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;
- in ogni altro caso in cui la competenza è prevista da altra convenzione in vigore tra i due Stati contraenti, o è fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello Stato in cui la decisione è fatta valere.
Tali dispozioni non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni, o quelle di uno Stato terzo.
Sull'argomento vedi anche:
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