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Sottrazione internazionale di minore

Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Sottrazione internazionale di minore

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione internazionale dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ha come scopi principali: la restituzione immediata del minore sottratto illecitamente ed il riconoscimento (o il ripristino) del diritto di visita al genitore non affidatario.

Secondo la Convenzione dell'Aja, la sottrazione internazionale di minore ha luogo quando il minore sia condotto da uno dei genitori, senza alcuna autorizzazione, in un Paese straniero diverso da quello di nascita o di residenza abituale. Si ha invece l'ipotesi di trattenimento all'estero, quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di nascita o di abituale residenza, dopo un periodo di soggiorno in un Paese straniero.

La Convenzione dell'Aja si applica soltanto quando:

- il diritto di affidamento o di visita che si presume violato, trova fondamento nella legge o in una decisione dell'autorità giudiziaria dello Stato di nascita o di residenza abituale del minore prima della sottrazione
- il diritto sia stato effettivamente esercitato, prima della sottrazione, dal genitore che chiede la restituzione
- il minore non abbia compiuto il sedicesimo anno di età
- il minore non si opponga al rientro
- non sia trascorso più di un anno dal momento della sottrazione
- in seguito alla restituzione non derivi alcun danno per il minore

Avv. Luca Santaniello

Nota: sull'argomento vedi anche:

Il Testo della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

I Paesi membri della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Figli contesi tra genitori di nazionalità diversa

Avvocato esperto in sottrazione internazionale di minori

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