Avvocati in Kuwait: il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze italiane.
Accordo bilaterale sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra l'Italia e il Kuwait.
Firmato a Kuwait City l'11 dicembre 2002 ed entrato in vigore con Legge n. 209 del 28 Luglio 2004, l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, si applica a tutte le questioni civili, comprese quelle commerciali, di lavoro e di stato civile.
Le disposizioni applicate alle persone fisiche si applicano anche alle persone giuridiche che hanno la propria sede principale o le loro filiali con attività principale nel territorio di uno dei Stati contraenti.
Ai sensi dell'Accordo, tutte le decisioni, i documenti e le traduzioni, sia in orignale che in copie conformi, sono esenti da qualsiasi forma di autenticazione.
Ciascuna Parte Contraente è obbligata a riconoscere e a consentire sul proprio territorio, l'esecuzione delle sentenze delle autorità giudiziarie e gli atti autenticati emessi nel territorio dell'altra parte, nei seguenti casi:
- sentenze definitive relative a cause civili, commerciali, di lavoro e sullo stato civile, nonchè le transazioni che pogano fine alle controversie e che sono approvate dall'autorità giudiziaria
- sentenze definitive ed eseguibili dai tribunali penali, per la parte che concerne risarcimenti di danni o la restituzione dei beni;
- gli atti autenticati che possono essere eseguiti coattivamente.
L'autorità giudiziaria che decide in merito alla richiesta di riconoscimento delle sentenze e sull'autorizzazione alla loro esecuzione, si limita a controllare che le condizioni indicate dall'accordo siano state soddisfatte e che la decisione di esecuzione sia emessa dalla competente autorità giudiziaria dell'altro Stato contraente.
L'Accordo disciplina anche la cooperazione giudiziaria tra Italia e Kuwait; tale cooperazione comprende:
- la notifica degli atti, l'esame e l'audizione delle parti, dei testimoni e dei periti;
- lo scambio di informazioni normative relative alla controversia;
- lo scambio di copie di documenti dello stato civile, emessi da entrambe le parti, riguardanti la nascita, il matrimonio ed i decessi dei cittadini dell'altra parte.
Entrambe le Parti Contraenti possono notificare citazioni ed atti giudiziari ai loro cittadini presenti nel territorio dell'altra parte, tramite i loro rappresentanti diplomatici o consolari.
Sull'argomento vedi anche:
Consulenza legale in Kuwait: la protezione degli investimenti italiani in Kuwait
La giurisdizione internazionale del giudice italiano
Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in Italia
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