Trasferimento delle persone condannate
Accordo bilaterale tra Italia e Perù
Lo strumento del trasferimento delle persone condannate consente ai cittadini di uno Stato, detenuti in un carcere di un altro Stato, di essere trasferiti nel Paese d'origine per continuare l'espiazione della pena.
Nel diritto internazionale, lo strumento legislativo maggiormente utilizzato per chiedere ed ottenere il trasferimento, è la Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate.
Tuttavia, non tutti i Paesi del mondo sono firmatari della Convenzione di Strasburgo. Con alcuni di essi, però, l'Italia ha sancito accordi bilaterali in materia, allo scopo di fornire la stessa tutela prestata dalla Convenzione, anche a chi si trovi in stato di detenzione in uno Paese che non abbia aderito alla Convenzione, nonchè ai cittadini stranieri detenuti in Italia, il cui Paese d'origine non sia firmatario della Convenzione.
Italia e Perù hanno firmato a Roma nel 1994, un accordo bilaterale sul trasferimento delle persone condannate e dei minori in trattamento speciale.
Ai sensi di tale accordo, entrato in vigore nel 1999, per persona condannata si intende la persona che stia scontando una condanna definitiva, cioè non soggetta ad ulteriore impugnazione, mentre per minore in trattamento speciale, si intende la persona minore di età che stia scontando una misura privativa della libertà personale inflitta con decisione giudiziaria definitiva (in quest'ultimo caso, per il trasferimento è necessario il consenso da parte del rappresentante legale del minore).
Secondo quanto stabilito dall' accordo di Roma, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, può chiedere di essere trasferito nel Paese d'origine per continuare l'espiazione della pena inflitta. Può manifestare tale desidero, sia allo Stato trasferente, cioè lo Stato che ha emesso la condanna, sia allo Stato ricevente, vale a dire lo Stato in cui la persona chiede di essere trasferita (la Convenzione di Strasburgo, invece, utilizza i termini Stato di condanna e Stato di esecuzione).
Il Trattato si applica alle seguenti condizioni:
che la persona condannata abbia la cittadinanza dello Stato ricevente
che non sia stata condannata per reati militari o politici
che la pena residua da scontare sia almeno di sei mesi
che gli atti o le omissioni che hanno fondato la condanna, costituiscono reato anche secondo la legge dello Stato ricevente.
La persona condannata, una volta trasferita nel proprio Paese, non può essere processata o condannata nuovamente per il reato che ha determinato la condanna inflitta dallo Stato trasferente.
Avv. Luca Santaniello
Nota: sull'argomento vedi anche Avvocati penalisti in Perù e Abogados en Roma
Diffusione autorizzata esclusivamente con indicazione della fonte (link) e dell'autore