Carta di soggiorno anche senza la convivenza.
Il coniuge straniero può rinnovare la carta di soggiorno anche se non più convivente con il cittadino italiano.
Il coniuge di cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ha diritto al rinnovo della carta di soggiorno anche se è convivente con il cittadino italiano o UE.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentanto da una cittadina australiana contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che in precedenza aveva confermato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto non vi era convivenza tra di due coniugi. Secondo la Corte d'Appello di Venezia, la convivenza rappresenta un requisito essenziale per il rinnovo del titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998.
Secondo la Suprema Corte, invece, alla fattispecie in esame doveva applicarsi, non il d.lgs. n. 286/1998, ma il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) in quanto la cittadina straniera era sposata con un cittadino UE.
Il d.lgs. n. 30 del 2007 non prescrive la convivenza come requisito per ottenere la carta di soggiorno; infatti, per richiedere la carta di soggiorno come coniuge di cittadino UE, il cittadino extra-comunitario deve soltanto provare la qualità di coniuge, esibendo, tra gli altri documenti, il certificato di matrimonio o di famiglia. Alla questura spetta soltanto accertare se si tratta di un matrimonio fittizio o di convivenza, ma non può sindcare sulle modalità di svolgimento della vita coniugale.
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