Il TAR del Lazio annulla il diniego del visto d'ingresso per difetto di istruttoria.
Il difetto di istruttoria in materia di visti d'ingresso.
La Sezione Terza Ter del TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il diniego del visto d'ingresso proposto contro il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali.
La ricorrente, assistita dall'Avv. Santaniello Luca, impugnava il provvedimento di diniego del visto d'ingresso emanato dall'ambasciata italiana a causa del cd. rischio migratorio. In particolare, l'Ambasciata d'Italia a Nairobi non aveva inviato alcun preavviso di rigetto alla ricorrente prima di emettere il provvedimento di diniego, contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 10bis dell legge n. 241 del 1990.
A norma del predetto articolo, infatti, prima dell'emanzione di un provvedimento negativo, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad informare la persona interessata sui motivi ostativi all'accoglimento della domanda, al fine di consentirle la presentazione di ulteriori documenti. Tuttavia, nonostante la suddetta prescrizione, spesso gli uffici visti delle ambasciate italiane non inviano il preavviso di rigetto ai richiedenti, né informano le persone interessate dei motivi che impediscono l'accoglimento delle domande di visto. Tale prassi, ammissibile soltanto quando si tratta di un atto vincolato, è stata più volte sanzionata dal TAR del Lazio che in più occasioni ha annullato i provvedimenti di diniego quando non preceduti dall'invio del preavviso di rigetto.
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