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Consulenza legale per i cittadini e le imprese italiane in Pakistan.

Convenzione tra Italia e Pakistan per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale.

Consulenza legale per i cittadini e le imprese italiane in Pakistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, è stata firmata a Roma il 22 Giugno 1984.

La Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare, per quanto concerne l'Italia, l'imposta su reddito delle persone fisiche, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; per quanto concerne il Pakistan, l'imposta sul reddito (the income tax); le sovrimposte, (the super tax) e le addizionali (surcharge).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione. Alla fine di ogni anno, le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

Per stabile organizzazione, invece, si intende una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: una sede di direzione; una succursale; un ufficio; un'officina; un laboratorio; una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; un salone permanente di vendite; un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere, progetto o attività abbiano una durata superiore a sei mesi; la prestazione di attività, comprese le attività di consulenza da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attività di tale natura si protraggono per lo stesso progetto o per progetti collegati nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a tre mesi.

Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: si fa uso di una installazione ai soli fini di depostito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; le merci appartenenti all'impresa sono immaganizzate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

Una persona che agisce in uno Stato contraente a nome o per conto di una impresa dell'altro Stato contraente, diversa da un'agente che goda di uno status indipendente, èvconsiderata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo che il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale abitualmente preleva merci per la consegna a nome o per conto dell'impresa stessa.

Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha lastabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscono nell'ambito della loro ordianaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate interamente o in parte per conto dell'impresa o di un gruppo di imprese controllate centralmente, esso non sarà considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente".

Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una aqualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

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Sull'argomento vedi anche:

La protezione degli investimenti italiani in Pakistan

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