La protezione degli investimenti italiani in Pakistan
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L'Accordo tra Italia e Pakistan relativo alla promozione e protezione degli investimenti, fu firmato a Islamabad il 19 luglio 1997, ed è entrato in vigore in Italia con Legge n. 116 del 16 marzo 2001.
Ai fini dell'Accordo, il termine investimento, a prescindere dalla forma legale o dall'ordinamento giuridico competente, si riferisce ad ogni tipo di bene investito, dopo il 1 settembre 1954, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima.
Pertanto, è possibile includere:
- i beni ed immobili ed ogni altro diritto in rem, compresi i diritti reali di godimento o di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui tali beni possano essere utilizzati per investimenti;
- azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie e ogni altro strumento o documento di credito negoziabili, nonchè titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
- crediti relativi a somme di denaro o ogni altro diritto su depositi a garanzia o su servizi, che abbiano un valore economico connesso con gli investimenti;
- diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale.
Per investitore, invece, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità di una Parte Contraente che abbia effettuato, stia effettuando o abbia intenzione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte.
Ai sensi dell'Accordo, ciascuna Parte Contraente è tenuta ad incoraggiare gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e autorizzerà tali investimenti in conformità con le proprie leggi. Ciascuna Parte accorderà, in ogni tempo, un trattamento equo ed imparziale agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente.
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento accorderà un adeguato risarcimento.
Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, non saranno, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, confiscati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi, fatta eccezione per fini pubblici o di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo.
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Sull'argomento vedi anche:
Convenzione tra Italia e Pakistan per evitare le doppie imposizioni
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