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Investire nelle Filippine.

La protezione degli investimenti italiani nelle Filippine.

Investire nelle Filippine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'Accordo bilaterale tra Italia e Filippine, relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti (firmato a Roma il 17 giugno 1988), ciascuno Stato promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altro Stato, consentendo tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti.

Ai fini dell'Accordo, il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili o immobili nonchè ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
- le azioni, titoli e obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;
- i diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
- i diritti d'autore, di proprietà industriale compresi i marchi, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;
- le concessioni commerciali conferite per legge o per contratto ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni legittima modifica della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.

Il termine "investitore" indica un cittadino di ciascuna delle Parti Contraenti in base alle rispettive leggi o una società, società fra persone o altra società registrata o costituita secondo la legislazione nazionale, comprese le associazioni di fatto, aventi o meno responsabilità limitata, la cui sede principale e la cui direzione si trovino nel territorio di ciascuna Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente accorderà nel suo territorio agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque Paese terzo. 

Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio, ivi compresi i provvedimenti giuridicamente autonomi di spossessamento o di privazione di godimento, nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per motivi pubblici o per pubblico interesse, ivi compresi il benessere e la difesa dello Stato, e contro un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo, sempre che tali misure siano prese in maniera non discriminatoria ed in conformità con la legge.

Agli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerra, altri conflitti armati o altri incidenti assimilati ad essi dal diritto internazionale, verrà concesso dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che tale Parte accorda agli investitori di un qualsiasi Stato terzo per quanto concerne il rimborso, l'indennizzo o la compensazione.

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