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La sottrazione internazionale di minorenni in Italia.

Orientamento della Corte di Cassazione italiana in materia di sottrazione internazionale di minori e Convenzione dell'Aja del 1980.

La sottrazione internazionale di minorenni in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori non sempre trova la sua applicazione nei tribunali italiani. La stessa Convenzione stabilisce alcune eccezioni alla sua applicazione; così, ad esempio, non sarà possibile ordinare il rimpatrio del minore ai sensi della Convenzione, quando il minore si opponga al rientro (purchè il minore sia ritenuto sufficientemente maturo), oppure quando la richiesta di rimpatrio sia stata avanzata dopo un anno dalla sottrazione, ma, soprattutto, quando il tribunale ritiene che il rimpatrio del minore nel Paese di abituale residenza, rappresenti una fonte di pericolo per lo stesso minore, sia dal punto di vista fisico che psichico.

Sulla nozione di pericolo non vi è, purtroppo, una definizione unitaria; per questo i tribunali italiani chiamati a decidere sulle richieste di rimpatrio dei minori hanno pronunciato nel corso degli anni sentenze tra di loro molto discordanti.

La Corte di Cassazione, invece, è riuscita a delineare un approccio uniforme nei confronti della nozione di pericolo, partendo proprio dall'interesse del minore, al quale deve essere evitata, con tutti i mezzi, l'esposizione a qualsiasi fonte di pericolo che possa sorgere da un ordine di rimpatrio.

L'interesse del minore è talmente superiore che deve essere tutelato anche in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera che abbia deciso diversamente nel merito, oppure abbia escluso, in passato, qualsiasi pericolo in relazione al ricongiumento del minore con il genitore che chiede il rimpatrio. Secondo la Corte di Cassazione italiana, il giudice chiamato a decidere su una domanda di rimpatrio, deve tener conto anche delle attitudini educative del genitore affidatario, in quanto l'inidoneità a garantire adeguate condizioni, anche materiali, di accudimento dei minori è circostanza che li espone a pericoli fisici o psichici.

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