Le donazioni in Uruguay
La disciplina delle donazioni nel codice civile dell'Uruguay
Ai sensi dell'art. 1613 del Código Civil uruguaiano, la donazione tra vivi è un contratto mediante il quale, il donante, esercitando un atto di liberalità, cede un bene, a titolo definitivo, al donatario che lo accetta.
Invece, le donazioni che esplicano i propri effetti dopo la morte del donante, sono soggette alle norme relative alla disposizioni testamentarie.
Sono capaci di donare tutte le persone che non siano dichiarate dalla legge incapaci, sempre però a condizione che dispongano dei beni che intendono donare. Mentre tutte le persone capaci di ricevere per testamento, sono capaci di ricevere un bene per donazione.
Quanto ai beni che possono essere donati, il codice civile dell'Uruguay pone un limite alla volontà del donante di donare tutti i suoi beni, stabilendo che è vietato donare la totalità dei propri beni. Tuttavia, se il donante si riserva quanto necessario per il suo mantenimento, a titolo di alimenti, usufrutto o altro, la donazione sarà valida.
Per quanto riguarda, invece, la rescissione, la revocazione e la riduzione delle donazioni, Código Civil della República Oriental del Uruguay disciplina diverse ipotesi, a volte in forma del tutto diversa rispetto a quanto avviene in Italia o anche nella vicina Argentina. Così, ad esempio, non può essere risolta la donazione tra vivi, quando il donante diventi padre di figli legittimi o naturali, a meno che tale condizione non sia espressamente prevista nell'atto della donazione.
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