La sottrazione internazionale dei minori in Giappone
Problemi di tradizione, cultura e vuoti legislativi. Il caso peculiare del Koseki.
Il Giappone non è firmatario* della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Ciò determina non poche difficoltà a tutti quei genitori stranieri che reclamano la restituzione del figlio sottratto, o trattenuto in Giappone, o anche l'esercizio del diritto di visita.
Il principale ostacolo all'adesione del Giappone alla Convenzione dell'Aja, è rappresentato dal fatto che l'ordinamento giuridico giapponese considera come questioni "private", tutte le diatribe relative alla potestà genitoriale, all'affidamento e al mantenimento dei figli in seguito allo scioglimento del matrimonio. Di conseguenza, il Giappone non dispone di meccanismi interni necessari assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia di potestà genitoriale. Inoltre, non è previsto, nel sistema giuridico giapponese, l'istituto dell'affidamento condiviso. Infatti, ai sensi dell'art. 819 del Codice Civile giapponese, in caso di divorzio, sarà il tribunale a decidere a quale genitore spetta la potestà genitoriale (di regola, questa viene attribuita al genitore con il quale il bambino si trova al momento dell'istanza del divorzio).
Altre difficoltà sono determinate dal cd. Koseki, vale a dire il Registro Familiare giapponese. Questo rappresenta uno dei registri civili più antichi del mondo ed attualmente viene usato per registrare le nascite, i matrimoni, i decessi, etc. Tutte le famiglie giapponesi sono tenute a registrare qualsiasi evento o cambio della struttura familiare. Il Koseki accetta l'iscrizione soltanto di cittadini giapponesi, quindi, nel caso di un matrimonio tra un cittadino straniero e uno giapponese, il nome del coniuge straniero verrà registrato nel Koseki familiare nella sola parte relativa al matrimonio del coniuge giapponese. Invece, i figli nati da tali matrimoni saranno iscritti nel Koseki, in quanto acquistano la cittadinanza giapponese per nascita.
Pertanto in caso di divorzio, il nome del coniuge straniero sarà rimosso dal Koseki e il figlio sarà automaticamente collegato, esclusivamente, al Koseki del genitore giapponese, determinando quindi, una situazione che di fatto non riconosce alcun diritto in capo al genitore straniero.
Invece, per quanto riguarda il diritto di visita in Giappone, in quanto firmatario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989, il Giappone riconosce il diritto del bambino ad essere visitato dal genitore non affidatario (tuttavia, anche in questo caso, è possibile constatare come sia un diritto del figlio e non anche un diritto del genitore).
* Nota successiva all'articolo = Il Giappone ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980, per leggere l'articolo clicca qui.
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Sulla sottrazione internazionale di minori, vedi anche:
Assistenza legale nei casi di sottrazione internazionale di minore o trattenimento all'estero
Figli contesi tra genitori di nazionalità diversa
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