La protezione degli investimenti italiani in Arabia Saudita.
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Il 10 settembre 1996, a Gedda, in Arabia Saudita, l'Italia e il Regno dell'Arabia Saudita firmarono un accordo bilaterale sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti. L'accordo, con annesso protocollo, entrò in vigore in Italia nel 1998.
Agli effetti dell'Accordo, con il termine investimento si intende ogni bene posseduto o controllato da un investitore di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alla sua legislazione ed in particolare, ma non esclusivamente:
- beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto in rem, quali, ipoteche, vincoli e pegni, usufrutti e diritti simili;
- azioni, obbligazioni e titoli di società ed altri tipi di diritti o interessi in imprese, nonchè titoli emessi da una Parte contraente o da qualunque dei suoi investitori;
- diritti su somme di denaro, quali prestiti o su ogni prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento;
- diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi, ma non limitati a diritti d'autore, brevetti, design industriali, know-how, marchi commerciali, segreti commerciali e d'affari, ragioni sociali ed avviamento;
- ogni diritto conferito per legge o per contratto pubblico, nonchè ogni licenza, autorizzazione e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni di legge.
Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non altera la loro qualifica come investimento.
Con il termine "reddito", invece, si intende qualsiasi somma derivante da un investimento, quali profitti, dividendi, royalties, incrementi di capitale o qualsiasi compenso e spettanza di natura simile.
Con il termine "investitore" si intende, con riferimento al Regno dell'Arabia Saudita: le persone fisiche che abbiano la nazionalità del Regno dell'Arabia Saudita in conformità con la legge del Regno dell'Arabia Saudita; qualsiasi entità avente o non avente personalità giuridica, e costituita in conformità alla legislazione del Regno dell'Arabia Saudita ed avente la sua sede principale nel territorio di quel Paese, quali società di capitali, società di persone, cooperative, imprese, uffici, fondi, organizzazioni, fondazioni ed associazioni, ed altre entità simili indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno; il governo del Regno dell'Arabia Saudita e le sue istituzioni ed autorità finanziarie quali la Saudi Arabian Monetary Agency, i fondi pubblici ed altre istituzioni governative analoghe esistenti in Arabia Saudita.
Con riferimento alla Repubblica italiana: gli italiani nell'accezione data a questo termine dalla Costituzione della Repubblica italiana; qualsiasi persona giuridica, nonchè qualsiasi società commerciale o di altra natura o associazione aventi o non aventi personalità giuridica, costituita in conformità alle leggi ed avente sede nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dal fatto che le sue attività abbiano o meno scopo di lucro.
Nessuna delle due Parti contraenti dovrà in alcun modo danneggiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la direzione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente.
Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti, una volta approvati, e ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento degli investitori di qualsiasi Paese terzo.
In conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte contraente accorderà agli investimenti una volta approvati ed ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento dei suoi investitori.
In relazione alla gestione, direzione, uso, godimento o destinazione degli investimenti, o ai mezzi per garantire a detti investimenti i loro diritti, quali trasferimenti ed indennizzo, o alle altre attività a cio' connesse nel proprio territorio, ciascuna Parte contraente accorderà agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole del trattamento che accorda ai propri investitori o agli investitori dei Paesi terzi, quale che sia il più favorevole.
Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna delle Parti contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte contraente.
Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti contraenti non dovranno essere espropriati, nazionalizzati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente un effetto analogo alla espropriazione o alla nazionalizzazione da parte dell'altra Parte contraente, fatta eccezione per fini pubblici di quella Parte Contraente, contro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento, a condizione che questi provvedimenti non siano discriminatori e siano in conformità alla legislazione nazionale di applicazione generale.
Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore dell'investimento espropriato immediatamente prima della data in cui la decisione effettiva o preannunciata di espropriazione, nazionalizzazione o misure equivalenti sia stata resa pubblica. Il risarcimento dovrà essere corrisposto senza ritardo e dovrà avere un tasso di profitto determinato sulla base del prevalente tasso di profitto di mercato fino alla data del pagamento; esso dovra' essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. In precedenza o al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe dovranno essere state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione del risarcimento. La legalità dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a revisione o in conformità alla legge. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.
Agli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza generale, o rivolta dovrà essere accordato da parte di tale altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte contraente accorda ai suoi investitori per quanto attiene alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altro valido compenso. Detti pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili.
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