Il ripristino temporaneo delle frontiere interne.
Cosa prevede il Codice Frontiere Schengen.
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 24 o, in caso d’urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 25. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tale controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 26.
Ai sensi dell'art. 24, quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione e fornisce, non appena disponibili, le informazioni seguenti:
a) |
i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna; |
b) |
l’estensione del ripristino proposto, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato; |
c) |
la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati; |
d) |
la data e la durata del ripristino proposto; |
e) |
eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri. |
Ai sensi, invece, dell'art. 25 del Codice Frontiere Schegen, quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.
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