La protezione degli investimenti italiani in Iran
Avvocati esperti di diritto internazionale.
Tra Italia e Iran vige un accordo bilaterale il cui fine è quello di promuovere e proteggere gli investimenti reciproci. Si tratta dell'Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 10 marzo 1999 ed entrato in vigore in Italia con Legge 11 luglio 2002, n. 171.
Ai sensi di tale accordo, per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare:
a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto correlato, come: affitti, ipoteche, diritti di pegno e usufrutti;
b) titoli azionari ed ogni altra forma di partecipazione a società, come titoli, obbligazioni, quote di partecipazione e crediti;
c) liquidi e/o crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente valore economico, relativi ad investimenti, nonchè i redditi reinvestiti ed ogni incremento, del valore dell'investimento originario;
d) tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale;
e) diritti di prospezione, estrazione e/o sfruttamento di risorse naturali;
f) diritti economici, nonchè licenze, concessioni o franchige conferite con legge.
Il termine "investitore" si riferisce alle seguenti persone che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente nel quadro del presente Accordo:
a) "persone fisiche", le quali, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, abbiano per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi e regolamenti;
b) "persone giuridiche" di ciascuna Parte Contraente, stabilite sotto la legge di una di esse e che abbiano la propria sede o che abbiano localizzato la propria reale attività nel territorio di quella Parte Contraente.
Per "redditi" si intendono le somme legalmente ricavate da un investimento, ivi compresi i profitti da esso derivati, plusvalenze, interessi, dividendi, royalties e compensi.
Ciascuna Parte Contraente incoraggerà i propri investitori ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, creerà condizioni favorevoli per attrarre gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.
Ciascuna Parte Contraente ammetterà gli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio e concederà tutti i permessi necessari per la realizzazione di tali investimenti, in conformità alle proprie leggi e regolamenti.
Entrambe le Parti assicureranno in ogni momento un equo e giusto trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente non saranno in alcun modo colpiti con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
Gli investimenti effettuati dalle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, confiscati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente da parte dell'altra Parte Contraente, accetto che nel caso in cui tali misure siano prese nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione.
La compensazione dovrà essere pronta, effettiva ed appropriata. L'ammontare della compensazione corrisponderà al reale valore di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione. La compensazione sarà calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione.
La Parte Contraente che effettua l'esproprio o la nazionalizzazione si impegna a corrispondere la compensazione senza indebito ritardo. In caso di indebito ritardo, i costi finanziari ad esso riferiti saranno sostenuti dalla Parte Contraente che effettua l'esproprio a partire dal giorno in cui il pagamento è dovuto fino alla data in cui avviene il pagamento effettivo, sulla base del tasso prevalente applicato dal sistema bancario europeo.
Qualora un cittadino o una società di ciascuna Parte Contraente asserisca che il suo investimento, in tutto o in parte, è stato soggetto ad esproprio, avrà diritto ad una pronta revisione del suo caso da parte dell'Autorità giudiziaria od amministrativa competente dell'altra Parte Contraente, al fine di determinare se tale esproprio ha avuto luogo e, in tal caso, se l'esproprio e la conseguente compensazione siano stati effettuati in conformità ai principi stabiliti in questo Articolo, nonchè di decidere ogni altra questione al riguardo.
Se la Parte Contraente che effettua l'espropriazione dovesse decidere di mettere in vendita l'investimento espropriato, il precedente proprietario od i suoi aventi causa hanno il diritto di riacquistare la proprietà al reale valore di mercato, il quale in nessun caso dovrà essere inferiore all'ammontare della compensazione.
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Sull'Iran, vedi anche:
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