Trasferimento in Italia delle persone condannate nella Repubblica Dominicana.
Trattato tra Italia e Repubblica Dominicana sul trasferimento dei detenuti.
La Repubblica Dominicana è sempre stata una delle destinazioni turistiche preferite dagli italiani, attratti dal clima mite, dalle acque cristalline e dalla cordialità della popolazione locale. Tuttavia, se per la maggior parte degli stranieri che vi trascorrono le proprie vacanze, l'isola caraibica rappresenta un luogo paradisiaco, per altri, invece, costituisce un vero e proprio inferno.
Parliamo delle centinaia di cittadini stranieri, tra cui anche italiani, attualmente detenuti nei penitenziari del Paese. Le carceri dominicane sono tra le più dure al mondo, non tanto per i regimi di sorveglianza, piuttosto per le condizioni igienico-sanitarie in cui versano gli spazi adibiti a celle. Il sovraffollamento diventa sempre più incontenibile e gli episodi di violenza sono all'ordine del giorno, essendo le carceri dominicane un territorio di conquista per le organizzazioni criminali del Paese.
La Repubblica Dominicana non fa parte della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate; tuttavia, esiste un trattato bilaterale tra Italia e Repubblica Dominicana che consente il trasferimento in Italia dei cittadini italiani detenuti nelle carceri dominicane. Si tratta del trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, firmato a Santo Domingo il 14 agosto 2002 ed entrato in vigore in Italia nel 2010.
Ai sensi del Trattato, una persona condannata nel territorio di una delle due Parti può, conformemente alle disposizioni del Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la condanna inflittale con la sentenza.
Il Trattato si applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;
- la sentenza è definitiva;
- alla data di ricevimento della richiesta, la persona condannata deve ancora scontare almeno un anno della condanna;
- la persona condannata o, in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali, il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento;
- il reato per il quale la persona è stata condannata dallo Stato di condanna costituisce reato anche per lo Stato di esecuzione;
- la persona non è stata condannata a morte, a meno che tale condanna non sia stata commutata;
- lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
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Sull'argomento vedi anche:
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